Scaduto

Gara #712

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO – IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, IN CONFORMITÀ AI CAM E CON METODO. B.I.M. RELATIVO ALL’INTERVENTO: CAMPUS NEUROTECH MOLISE 4.0. CUP: F22B26000380005
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Informazioni appalto

10/09/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 205.605,66
ROTOLO ANGELO
Centrale Unica di Committenza Comune di Vastogirardi

Categorie merceologiche

71322 - Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile

Lotti

1
BCE386E297
F22B26000380005
Qualità prezzo
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO – IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, IN CONFORMITÀ AI CAM E CON METODO. B.I.M. RELATIVO ALL’INTERVENTO: CAMPUS NEUROTECH MOLISE 4.0. CUP: F22B26000380005
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO – IN BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA – DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, IN CONFORMITÀ AI CAM E CON METODO. B.I.M. RELATIVO ALL’INTERVENTO: CAMPUS NEUROTECH MOLISE 4.0. CUP: F22B26000380005
€ 71.961,98
€ 0,00
€ 133.643,68

Commissione valutatrice

Cognome Nome Ruolo
LA ROCCA ELVIRA Presidente
ROTOLO DANIELE Componente e segretario verbalizzante
POTENA ROBERTO Componente

Scadenze

03/10/2026 14:00
10/10/2026 23:59
13/10/2026 10:00

Allegati

1.-dip-area-di-intervento-signed-signed.pdf
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04/09/2026 13:42
2.31 MB
2-relazione-descrittiva-tecnico-istituzionale.pdf
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216.82 kB
3.-relazione-dotazione-minima-e-aggiuntiva-campus-neurotech-molise-4.0.pdf
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4-capitolato-informativo-allegato-i.9.pdf
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5-capitolato-tecnico-e-schema-di-contratto.pdf
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6-relazione-generale-calcolo-importi-stima.pdf
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299.19 kB
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562.65 kB
10-all.-b-parametri-e-criteri-di-valutazione-dellofferta.pdf
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324.21 kB
norme-tecniche-di-utilizzo-tuttogare-3.pdf
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18/09/2026 17:53
230.56 kB

Chiarimenti

14/09/2026 15:34
Quesito #1
Con riferimento al dimensionamento dell’intervento e all’importo complessivo dei lavori pari a € 3.600.000, si chiede di fornire i seguenti chiarimenti:

Qual è la superficie complessiva prevista per il nuovo Campus, specificando distintamente, ove disponibili:superficie utile complessiva;superficie lorda complessiva;superficie coperta/impronta a terra;superficie per ciascun livello dell’edificio.Si chiede inoltre di confermare il numero complessivo dei livelli da realizzare, considerato che il DIP descrive un edificio articolato in due corpi e sviluppato dal piano seminterrato al piano quarto, oltre alla copertura tecnica.Si chiede di confermare che l’importo lavori di € 3.600.000 sia riferito alla realizzazione completa dell’intero edificio e di tutte le funzioni previste dal DIP, e di specificare se tale importo comprenda integralmente:opere edili e finiture;strutture;impianti;sistemazioni esterne, viabilità, parcheggi e verde;eventuali allestimenti e/o attrezzature connessi alle specifiche funzioni del Campus.Infine, si chiede di chiarire se l’importo di € 3.600.000 costituisca un limite economico inderogabile per lo sviluppo del PFTE oppure se, nell’ambito della progettazione, sia prevista la possibilità di una rimodulazione del quadro economico in funzione dell’effettivo dimensionamento, delle prestazioni richieste e delle soluzioni progettuali individuate.
23/09/2026 12:44
Risposta
IN RIFERIMENTO AI QUESITI POSTI:
1.Risposta: Si rimanda al link https://repository.neuromed.it/index.php/s/EBFSMc8Jx7rGH8f che contiene il file dwg del progetto in gara, come da DIP approvato, dal quale desumere quanto richiesto.
2.Risposta: Si rimanda al link https://repository.neuromed.it/index.php/s/EBFSMc8Jx7rGH8f che contiene il file dwg del progetto in gara, come da DIP approvato, dal quale desumere quanto richiesto.
3. Risposta: Si conferma che l’importo di 3.600.000,00 euro si riferisce alla realizzazione completa dell’intero edificio con tutte le funzioni sopra citate.
4.Risposta: Si chiarisce che l’importo di 3.600.000,00 euro costituisce, al momento, il limite economico per lo sviluppo del PFTE come derivante dalla documentazione di candidatura al finanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM).
16/09/2026 18:27
Quesito #2
Oggetto: Richiesta di chiarimenti — Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del PFTE relativo all'intervento «Campus NeuroTech Molise 4.0» — CUP F22B26000380005

Spett.le Centrale Unica di Committenza – Comune di Vastogirardi,
Spett.le I.N.M. Neuromed S.p.A.,

con riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto operatore economico formula le seguenti richieste di chiarimento.

Quesito n. 1 — Paragrafo 6.3, lettera a): utilizzabilità dei servizi in categoria IA.04 ai fini della qualificazione in IA.03

Il paragrafo 6.3, lettera a), del disciplinare stabilisce che «per le categorie IA.01, IA.02 e IA.03 ai fini della qualificazione, non sono ammesse altre ID in quanto le destinazioni funzionali sono caratterizzate da diverse specificità».

Si osserva che le ID Opere IA.03 e IA.04 appartengono alla medesima categoria d'opera «Impianti» e alla medesima destinazione funzionale «Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni» di cui alla Tavola Z-1 del D.M. 17/06/2016, distinguendosi unicamente per il grado di complessità, pari a 1,15 per la IA.03 e a 1,30 per la IA.04, quest'ultima dunque superiore.

Si chiede pertanto di confermare se i servizi espletati in categoria IA.04 siano utilizzabili ai fini della comprova del requisito richiesto per la categoria IA.03, in applicazione del principio — costantemente affermato in materia di qualificazione per i servizi di architettura e ingegneria — secondo cui i servizi svolti in una ID Opere di grado di complessità superiore, nell'ambito della medesima categoria e destinazione funzionale, sono idonei a comprovare il requisito relativo a una ID di grado inferiore; principio che il medesimo paragrafo 6.3 recepisce espressamente per le categorie E.10 e S.03, laddove ammette le attività svolte per opere analoghe «quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare».

Quesito n. 2 — Paragrafo 6.4: raggruppamento temporaneo di tipo verticale e individuazione della prestazione principale

Il paragrafo 6.4 disciplina il possesso dei requisiti sia nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia in quella di raggruppamento verticale, prevedendo per quest'ultimo che «ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 6.3, lett. a) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale».

Né il bando né il disciplinare individuano peraltro quale sia la prestazione principale e quali quelle secondarie.

Si chiede pertanto di confermare l'ammissibilità del raggruppamento temporaneo di tipo verticale e, in caso affermativo, di indicare quale delle prestazioni corrispondenti alle categorie e ID di cui alla Tabella n. 3 debba considerarsi principale e quali secondarie, al fine di consentire la corretta composizione del raggruppamento e la coerente ripartizione dei requisiti fra mandataria e mandanti.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.


23/09/2026 12:47
Risposta
In riferimento ai quesiti posti:

Quesito n.1 - Risposta: Si conferma che il possesso della qualificazione nella categoria IA.04 abilità alla partecipazione alla gara in assenza del requisito per la categoria IA.03 in virtù del principio di assorbimento (o di analogia per complessità superiore), disciplinato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016.

Quesito n.2 - Risposta: La prestazione principale è quella di importo più elevato, quindi la categoria Edilizia di cui all’ID E.10. Le altre categorie sono da intendersi come secondarie.
17/09/2026 11:51
Quesito #3
Oggetto: Richiesta di chiarimenti — Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del PFTE relativo all'intervento «Campus NeuroTech Molise 4.0» — CUP F22B26000380005

Spett.le Centrale Unica di Committenza – Comune di Vastogirardi,
Spett.le I.N.M. Neuromed S.p.A.,

con riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto operatore economico formula le seguenti richieste di chiarimento.


Quesito n. 3 — Allegato B. sub-elemtnto OT.1.1: categorie ammesse per i servizi vlutabili

Il sub-elemento OT.1.1 richiede servizi «corrispondenti alle categorie e classi di cui al D.M. 17 giugno 2016 S.04 e S.05, con la precisazione che sono in ogni caso ammesse lavorazioni di complessità superiore a quella indicata», mentre la categoria strutturale dell'intervento, indicata nella Tabella n. 3 del disciplinare e nel calcolo dei corrispettivi, è la S.03 (grado di complessità 0,95). Si osserva inoltre che il medesimo documento, al sub-elemento OT.3.1, fa riferimento a «soluzioni progettuali per la passerella ciclopedonale sul fiume Adige» e richiama la L.P. n. 26/1993 e il D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg, disposizioni non pertinenti all'intervento in oggetto.



Si chiede pertanto di confermare quali ID Opere della categoria Strutture siano ammesse ai fini della valutazione del sub-elemento OT.1.1 e, in particolare, se sia ammessa la S.03, coerentemente con la categoria dell'opera da progettare; e di chiarire l'oggetto del sub-elemento OT.3.1, rettificando se del caso l'Allegato B.


Quesito n. 4 — Documentazione di gara non reperibile

Il paragrafo 16 del disciplinare richiama l'«Allegato C – Documento per l'elaborazione dell'offerta tecnica», che contiene le Schede n. 1a, n. 1b, n. 2 e n. 3 la cui compilazione è espressamente richiesta dall'Allegato B per l'attribuzione dei punteggi relativi ai sub-elementi OT.1.1, OT.1.2, OT.2.1 nonché agli elementi OT.5 e OT.6. Il medesimo Allegato B richiede inoltre che l'offerta tecnica per i sub-elementi OT.3.1 e OT.4 si riferisca ai contenuti del Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.).

Detti documenti non risultano reperibili fra la documentazione pubblicata sulla piattaforma. Si chiede pertanto di rendere disponibili l'Allegato C, il Documento di Indirizzo alla Progettazione e gli allegati A e D, ovvero di indicarne la collocazione, valutando — ove la pubblicazione non sia già avvenuta — la congruità del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 36/2023.



Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.



23/09/2026 12:49
Risposta
In riferimento ai quesiti:

Quesito n.3 - Risposta: Si conferma che il servizio minimo richiesto per il sub-elemento OT.1.1 è quello corrispondente alla categoria S.03, precisando che sono in ogni caso ammesse lavorazioni di complessità superiore quali quelle delle categorie S.04 eS.05 in virtù del principio di assorbimento (o di analogia per complessità superiore), disciplinato dall'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016. Il riferimento alle soluzioni progettuali citate è frutto di un refuso, da non tenere chiaramente in considerazione.

Quesito n.4 - Risposta: Il D.I.P. risulta correttamente inserito nella piattaforma. Per quanto riguarda gli allegati A, C e D sono presenti nella piattaforma eseguendo la registrazione e proseguendo con la navigazione. Ad ogni buon fine sono stati aggiunti come allegati alla schermata iniziale della gara nella piattaforma. Sono inoltre reperibili, unitamente al DIP e al file dwg del progetto di cui al D.I.P. al seguente link https://repository.neuromed.it/index.php/s/EBFSMc8Jx7rGH8f

17/09/2026 11:51
Quesito #4
Con riferimento al Documento di Indirizzo alla Progettazione e, in particolare, agli elaborati grafici e alle informazioni relative all’area di intervento e alla soluzione progettuale preliminare ivi rappresentata, si chiede a codesta Stazione Appaltante di mettere a disposizione la documentazione tecnica disponibile in formato editabile e/o vettoriale, al fine di consentire una più completa e approfondita elaborazione dell’offerta tecnica.
In particolare, ove disponibili, si richiedono:
­ planimetrie generali in formato DWG/DXF;
­ elaborati relativi alla soluzione progettuale riportata nel DIP, comprensivi di piante, sezioni, prospetti e sagoma/ingombro dell’edificio previsto, in formato DWG/DXF;
­ rilievo plano-altimetrico dell’area, con quote, curve di livello e punti quotati, preferibilmente in formato DWG/DXF;
­ eventuali basi catastali georiferite relative al Foglio 35 e alle particelle 1093, 1044 e 972;
­ eventuale cartografia GIS/SHP, georeferenziata o altra base vettoriale utilizzata per la redazione del DIP;
­ planimetria aggiornata delle preesistenze, degli edifici del complesso Neuromed, della viabilità, dei parcheggi, dei percorsi e delle sistemazioni esterne;
­ ogni ulteriore elaborato tecnico editabile eventualmente utilizzato per la predisposizione del DIP e della proposta progettuale rappresentata negli atti di gara.
Si chiede inoltre, con particolare rilevanza ai fini della corretta predisposizione dell’offerta tecnica, di individuare e rappresentare in maniera univoca e inequivocabile, su apposita planimetria, l’esatto perimetro dell’area oggetto di intervento ovvero di fornire planimetria catastale con indicazione di fogli e particelle in modo da individuare l'area indicata nel DIP.


23/09/2026 13:12
Risposta
In riferiemnto al quesito Si rimanda al link https://repository.neuromed.it/index.php/s/EBFSMc8Jx7rGH8f che contiene il file dwg del progetto in gara, come da DIP approvato, dal quale desumere quanto richiesto.
17/09/2026 12:03
Quesito #5
Buongiorno,
si pongono i seguenti quesiti:
1 - in merito ai requisiti di idoneità professionale dei professionisti BIM richiesti al capitolo 6.1 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire quale documentazione si intende comprovante la pluriennale esperienza nel relativo ruolo. In particolare, si chiede se, in assenza di un organigramma formalmente redatto, sia ammessa la presentazione di una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, nella quale viene indicato il ruolo ricoperto dal professionista nelle commesse presentate per il soddisfacimento dell'esperienza richiesta;
2 - non essendo stato messo a disposizione un modello per le dichiarazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, si chiede se l'OE possa liberamente predisporre una dichiaraziane su proprio format;
3 - si chiede se l'assolvimento dell'imposta di bollo possa essere effettuato dalla sola Mandataria o se l'imposta debba essere assolta anche dalle mandanti in caso di Raggruppamento non ancora costituito.
Restiamo in attesa di cortese riscontro.


23/09/2026 13:13
Risposta
In riferimento al quesito:
1 - Risposta: Si chiarisce che è ammessa la presentazione di dichiarazione sostitutiva nei termini indicati;
2 - Risposta: Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale può essere dichiarato con proprio format;
3 - Risposta: L'assolvimento dell'imposta di bollo si applica in un'unica soluzione da parte della mandataria/capogruppo in quanto il Raggruppamento, ancorché non costituito, presenterà un'offerta e una domanda unitaria.
22/09/2026 10:03
Quesito #6
Spett.le Ente
relativamente ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica si chiede quanto segue:
- l'affinità dei due servizi alla prestazione di progettazione oggetto di affidamento si considera sulla base del livello di progettazione e delle ID opere, o deve considerarsi anche la destinazione funzionale del progetto a base di gara? Ad esempio, può spendersi un servizio inerente la progettazione architettonica/strutturale di un ospedale?
-Ciascun servizio presentato deve avere congiuntamente al suo interno lavorzioni architettoniche e lavorazioni strutturali?
- Cosa si intende per affinità di prestazione?
- Si considera valido un progetto preliminare redazzo ai sensi del 50/2016?
Cordialmente

25/09/2026 10:22
Risposta
In riferimento ai quesiti:
L’affinità dei servizi alla prestazione di progettazione oggetto di affidamento verrà considerata secondo i criteri di cui al D.M. 17 giugno 2016 e precisamente:
1. per il professionista referente per la progettazione delle strutture: importo minimodei lavori pari a € 860.400,00, corrispondentialla categoria STRUTTURE ID S.03. Saranno ammesse anche lavorazioni con grado di complessità superiorea quella indicata, ad es. S.05 e S.06 del D.M. 17 giugno 2016;
2. per il professionista referente per la progettazione architettonica: importo minimo dei lavori pari a € 1.861.200,00, categoria EDILIZIA, che presentino affinità di prestazione con la progettazione oggetto di affidamento e che mettano in evidenza gli aspetti di inserimento urbanistico, paesaggistico e viabilistico dell'opera in relazione alle funzioni previste dalla progettazione.

Un servizio svolto inerente alla progettazione architettonica/strutturale di un ospedale (ID E.10) che rispetti gli importi minimi di cui sopra è da ritenersi idoneo alla qualificazione.
La valutazione sulla qualificazione avviene sui servizi svolti, non sui progetti. Ciò comporta che un professionista che voglia qualificarsi per un solo servizio, che sia solo strutturale o solo architettonico, o per entrambi, dovrà dimostrare di aver svolto il/i servizio/i per un progetto interessato contemporaneamente sia da progettazione architettonica che da quella strutturale, con i parametri minimi sopra ricordati.



I servizi valutabili devono essere assimilabili ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica come individuato nel D.Lgs 36/2023. In tale ottica un progetto preliminare redatto ai sensi del 50/2016 non si ritiene direttamente assimilabile a un PFTE in quanto quest’ultimo accorpa e assorbe anche i contenuti del vecchio progetto definitivo di cui al D.Lgs 50/2016.
23/09/2026 14:04
Quesito #7
Richiesta di chiarimento – Numero servizi di punta e schede descrittive per Criterio OT.1 (ID Architettura e ID Strutture)

Procedura: Affidamento dei Servizi Tecnici di Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica "Campus NeuroTech Molise 4.0"

Alla cortese attenzione: RUP, Centrale Unica di Committenza Comune di Vastogirardi, IRCCS INM Neuromed.

Con la presente, in relazione alla procedura di gara in oggetto, formuliamo una richiesta di chiarimento inerente ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica descritti nei documenti di gara. In particolare, con riferimento a quanto riportato all'interno dell'Allegato B, nello specifico a pagina 6 per il sub-elemento OT.1.2 relativo alla "Progettazione Architettonica" e ai corrispettivi criteri inerenti la "Progettazione Strutturale", si richiede la seguente delucidazione tecnica: Si chiede di precisare qual è il numero esatto (o il limite massimo consentito) di "servizi di punta" pregressi – e di conseguenza il numero di schede descrittive di progetto – che l'Operatore Economico è tenuto a predisporre e inserire all'interno dell'Offerta Tecnica per la valutazione di ciascuna specifica categoria.

Nello specifico, si chiede di confermare se la documentazione da presentare debba intendersi:

n. 2 servizi di punta per la categoria/ID afferente alla Progettazione Architettonica;n. 2 servizi di punta per la categoria/ID afferente alla Progettazione Strutturale.



O se invece bisognerà presentare un solo servizio di punta per Progettazione Architettonica ed uno solo di punta per Progettazione Strutturale

Restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

29/09/2026 10:19
Risposta
In riferimento al quesito:
Risposta: Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovranno essere presentati sia servizi (massimo 2) che soddisfino il sottocriterio OT.1.1 sia servizi (massimo 2) che soddisfino il sottocriterio OT.1.2, come previsto negli atti di gara.
24/09/2026 13:11
Quesito #8
Buongiorno,

si pongono i seguenti quesiti:

1. Demolizione di strutture preesistenti nell’area di intervento:

Con riferimento all’area di intervento nel Comune di Pozzilli (Foglio 35, particelle nn. 1093, 1044 e 972), si chiede di confermare che la stessa sia integralmente libera da edificazioni. In caso contrario, si prega di specificare quali strutture, manufatti o preesistenze siano da demolire, rimuovere o dismettere nell’ambito dell’intervento

2. Oggetto di OT.4:

Al fine di garantire una visione sistemica della sostenibilità dell'intervento, si chiede di confermare che il criterio OT.4 (denominato 'Criterio CAM – Prestazioni ambientali del cantiere') debba essere inteso in senso estensivo, includendo non solo la fase di cantiere in sé, ma più in generale l’impronta ecologica e le prestazioni ambientali complessive dell’opera progettata

3. Limite di Altezza max per nuove costruzioni:

Si chiede di chiarire se l'area di progetto sia soggetta a limiti di altezza stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti e, in caso affermativo, se la disciplina dell'intervento consenta deroghe o regimi autorizzativi speciali

29/09/2026 18:55
Risposta
In riferimento al quesito:
1. Risposta: Si conferma che l’area di intervento è libera da edificazioni pertanto non è prevista alcuna demolizione, rimozione o dismissione.
2. Risposta: Si conferma l’interpretazione resa nel quesito.
3. Risposta: L’area di progetto non è soggetta a limiti di altezza
24/09/2026 15:34
Quesito #9
Spettabile Stazione Appaltante,
stando a quanto si evince all’interno della documentazione posta a base di gara, si chiede di chiarire i seguenti argomenti:

1. con riferimento all’allegato “4. capitolato.informativo.allegato.i.9”, al suo interno, alla pagina n.4, si legge: “4.1 Offerta di Gestione Informativa (oGI). In fase di offerta (gara), ciascun concorrente deve presentare un'Offerta di Gestione Informativa (oGI). Tale documento costituisce la proposta tecnica e deve descrivere analiticamente l'approccio metodologico, le risorse umane, la strumentazione hardware e software e le infrastrutture di rete che si intendono adottare per soddisfare i requisiti del presente Capitolato.”

All’interno del documento “Allegato B - Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” non si riscontra la presenza di criteri di valutazione che fanno riferimento alla redazione di un oGI. Pertanto, si chiede di chiarire se è richiesta la sua redazione e, nel caso di risposta affermativa, di specificare le modalità di redazione, i contenuti richiesti e le eventuali modalità di valutazione della stessa.

2. con riferimento ai criteri di valutazione “OT.5 PARITA’ DI GENERE” e “OT.6CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ ISO 9001”, nel caso di un RTP in costituendo ove solo alcuni degli operatori sono in possesso delle suddette certificazioni, in relazione a quanto riportato nel disciplinare (ovvero “in proporzione alla quota di servizio assunta dagli operatori economici aderenti”), si chiede di chiarire il metodo di attribuzione del punteggio e lo specifico calcolo che sarà utilizzato

3. con riferimento all’allegato “1.dip.area.di.intervento.signed.signed”, si chiede di chiarire, coerentemente con le individuazioni di su mappa (pg. 1) su planimetria (pg. 2) e in descrizione testuale (pg. 6), se il progetto possa prevedere modifiche al parcheggio esistente. Inoltre, con riferimento al criterio di valutazione “OT.3 QUALITA’ DELLA PROGETTAZIONE”, al fine di sviluppare una proposta coerente con le attese e considerando quanto riportato nell’allegato “3.relazione.dotazione.minima.e.aggiuntiva.campus.neurotech.molise.4.0”, si chiede di chiarire a quali elementi (dimensioni, numero di piani e funzioni) ci si deve riferire.

29/09/2026 18:58
Risposta
In riferiemento ai quesiti:
1. Risposta: L’allegato “4. capitolato.informativo.allegato.i.9” declina i requisiti informativi strategici generali e specifici necessari per strutturare la gestione informativa digitale (BIM) dell’intervento. Ogni operatore economico dovrà proporre la propria Offerta di Gestione Informativa (OGI) nel rispetto dei parametri del capitolato informativo ritenuti minimi. Nel criterio di aggiudicazione all'offerta, l'OGI non è stata individuata come elemento di premialità.
2. Risposta: L’allegato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta” prevede che in caso di raggruppamento, di consorzi ordinari, GEIE o reti di imprese il punteggio dei due criteri sopra citati è attribuito solo se la certificazione è posseduta da tutti gli operatori aderenti all'ATI/consorzio ordinario/GEIE/reti di imprese; in caso diverso è attribuito in proporzione alla quota di servizio assunta dagli operatori economici aderenti. A maggior chiarimento si specifica che il punteggio sarà determinato in quota parte per le sole certificazioni possedute: ad es. se nel RTP il professionista incaricato della progettazione degli impianti elettrici non ha il possesso della certificazione ISO 9001, il punteggio massimo sarà decurtato dell’11,24%, quota parte degli impianti elettrici sul totale (404.766,00/3.600.000,00).
3. Risposta: Il parcheggio esistente non rientra nella disponibilità dell’I.N.M. Neuromed S.p.a. essendo di proprietà del Consorzio del Nucleo Industriale, per cui non potrà essere modificato.
24/09/2026 18:47
Quesito #10
Con riferimento al conseguimento dei due punti tabellari di cui al Criterio OT.7, si chiede se sia possibile individuare:

_un giovane professionista quale “Referente” per la prestazione relativa alla “Relazione paesaggistica”, affiancato da una autonoma seconda figura professionale con il ruolo di “Referente architettonico”;

_un giovane professionista quale “Referente” e “Tecnico esperto della modellazione informativa (cd. BIM Specialist)”;

in attesa, grazie,

Cordiali saluti

29/09/2026 18:59
Risposta
In riferimento al quesito:
Risposta: L’allegato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta” prevede che per “giovane professionista” si intende il professionista abilitato da meno di 5 anni (antecedenti l’anno di pubblicazione del disciplinare di gara) e, per quanto attiene ai Raggruppamenti temporanei, deve essere ulteriore rispetto a quello imposto dall’art. 39 dell’All. II.12 del Codice.
L’attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui al predetto giovane professionista sia attribuita una funzione che comporta l’assunzione della paternità di attività comprese nel servizio affidato mediante la sottoscrizione di specifici atti e/o elaborati. Pertanto, il giovane professionista dovrà essere identificato come Referente di almeno una delle diverse prestazioni riguardanti il sub- elemento OT.2.1 e il suo nominativo dovrà pertanto corrispondere ad almeno uno dei Referenti indicati nel Documento per l’elaborazione dell’offerta tecnica (Scheda n. 2 – Organigramma, prodotta per il sub-elemento OT.2.1), tra i quali non figura quello per la redazione relativa alla “Relazione paesaggistica” in quanto facente capo alla progettazione architettonica, diversamente dal caso di Tecnico esperto della modellazione informativa (cd BIM Specialist) individuato direttamente quale referente.
25/09/2026 08:27
Quesito #11
Con riferimento al Disciplinare di gara e all'elaborato “Allegato B - Parametri e criteri di valutazione dell'offerta” (Paragrafo OT.1 - Adeguatezza dell'offerta: Capacità professionali, pagg. 2-6), si formulano i seguenti quesiti al fine di fugare ogni dubbio interpretativo circa la produzione della documentazione:

Si chiede di confermare se il limite massimo di "due servizi" richiamato per la valutazione della professionalità sia da intendersi per ciascun sub-elemento (ovvero n. 2 servizi per il professionista referente per la progettazione strutturale di cui al sub-elemento OT.1.1 e n. 2 servizi per il professionista referente per la progettazione architettonica di cui al sub-elemento OT.1.2, per un totale complessivo di n. 4 servizi), oppure se si intenda un unico limite di n. 2 servizi complessivi valevoli per l'intero criterio OT.1.
Nel caso in cui il limite si riferisca a ciascun sub-elemento (2 per le strutture e 2 per l'architettura), si chiede di confermare che le relative schede sintetiche in formato A4 (massimo 4 facciate ciascuna) e le eventuali tavole grafiche in formato A0 (massimo 2 per ciascun servizio) debbano essere prodotte distintamente per ognuno dei servizi presentati dalle rispettive figure professionali.
07/10/2026 09:46
Risposta
In riferimento ai quesiti:
1. Risposta: Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovranno essere presentati sia servizi (massimo 2) che soddisfino il sottocriterio OT.1.1 sia servizi (massimo 2) che soddisfino il sottocriterio OT.1.2, come previsto negli atti di gara.
2. Risposta: si conferma quanto esposto nel quesito
25/09/2026 11:44
Quesito #12
Oggetto: Richiesta di chiarimenti — Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la redazione del PFTE relativo all'intervento «Campus NeuroTech Molise 4.0» — CUP F22B26000380005

Spett.le Centrale Unica di Committenza – Comune di Vastogirardi,
Spett.le I.N.M. Neuromed S.p.A.,

con riferimento alla procedura in oggetto, il sottoscritto operatore economico formula le seguenti richieste di chiarimento.

QUESITO N. 5 — Elemento OT.1: decorrenza del limite temporale quinquennale

Con riferimento all'elaborato «Allegato B – Parametri e criteri di valutazione dell'offerta», elemento OT.1, si chiede un chiarimento in ordine al limite temporale dei servizi valutabili.

Il documento, nella parte relativa alle caratteristiche comuni ai sub-elementi OT.1.1 e OT.1.2, prescrive quale «limite temporale di conclusione del servizio di progettazione presentato: 5 anni antecedenti la data di scadenza di pubblicazione del disciplinare».

L'espressione «data di scadenza di pubblicazione del disciplinare» non trova corrispondenza in altre previsioni degli atti di gara e si presta a due distinte letture:

a) il termine finale del periodo di pubblicazione, coincidente con il termine di presentazione delle offerte del 10/10/2026, con conseguente decorrenza del quinquennio dal 10/10/2021;

b) la data di pubblicazione del bando, indicata dalla piattaforma nel 10/09/2026, con conseguente decorrenza dal 10/09/2021.

Poiché la differenza fra le due letture è idonea a determinare l'ammissibilità o l'inammissibilità di singoli servizi ai fini dell'attribuzione dei 20 punti dell'elemento OT.1, si chiede di voler precisare quale data debba essere assunta a riferimento e, conseguentemente, il dies a quo del quinquennio.

Si chiede inoltre conferma che il requisito temporale debba intendersi riferito alla data di conclusione del servizio come definita dallo stesso Allegato B — accettazione della progettazione da parte del committente, comprovata dall'approvazione del progetto, dal certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità, ovvero dal pagamento del corrispettivo in caso di committenza privata — e non alla data di affidamento dell'incarico.

QUESITO N. 6 — Allegato A: composizione del gruppo di lavoro

Il paragrafo 15 del disciplinare elenca fra i documenti della Busta A l'«Allegato A – domanda di partecipazione ed eventuale procura, comprensiva della composizione del Gruppo di lavoro», e il paragrafo 6.1 prevede che nella domanda di partecipazione siano precisati, per ciascun componente del gruppo, il nominativo del professionista abilitato, gli estremi dell'iscrizione al relativo albo e la natura del rapporto professionale.

Il fac-simile di Allegato A messo a disposizione non contiene tuttavia alcuna sezione o tabella destinata a tali indicazioni.

Si chiede pertanto di confermare che l'operatore economico possa integrare la domanda di partecipazione con un'apposita sezione o allegato recante le informazioni richieste dal § 6.1, redatto in coerenza con la Scheda n. 2 – Organigramma di cui all'Allegato C, ovvero se codesta stazione appaltante intenda rendere disponibile un modello dedicato.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si porgono distinti saluti.

07/10/2026 09:50
Risposta
In riferimento ai quesiti:
QUESITO N. 5:
Risposta: si conferma che il limite temporale di conclusione del servizio di progettazione presentato dei 5 anni antecedenti la data di scadenza di pubblicazione del disciplinare, coincide con il termine di presentazione delle offerte del 10/10/2026, con conseguente decorrenza del quinquennio dal 10/10/2021;
Risposta: Come stabilito nell’allegato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, si conferma che il servizio di progettazione può definirsi concluso in esito all’accettazione della progettazione da parte del committente (da dimostrare con l’approvazione del progetto anche disgiunta dal finanziamento dell'opera o con il certificato di regolare esecuzione o certificato di verifica di conformità rilasciato dalla Stazione appaltante in caso di committenza pubblica o con il pagamento del corrispettivo in caso di servizio reso a favore di committenza privata);

QUESITO N. 6:
Risposta: Si precisa che la composizione del gruppo di lavoro va inserita nell’Allegato A, utilizzando gli appositi spazi di cui al paragrafo 1 - Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse, in funzione della forma di partecipazione. La composizione del gruppo di lavoro così come riportata nella domanda di partecipazione dovrà trovare esatta coincidenza con quella di cui alla Scheda n.2 - Organigramma

25/09/2026 18:34
Quesito #13
Buongiorno, in riferimento criterio OT. 1., non ci risulta chiaro se per ciascuno dei sub-elementi OT. 1.1 e OT.1.2, sia possibile presentare due servizi, per un totale di 4 servizi complessivi, o se invece sia possibile presentare un solo servizio per il sub-elemento OT. 1.1 ed un solo servizio per il sub-elemento OT. 1.2, per un totale di 2 servizi complessivi.

In attesa di riscontro, grazie,

Cordiali Saluti

08/10/2026 11:02
Risposta
In riferimento al quesito:
Risposta: Ai fini dell’attribuzione del punteggio dovranno essere presentati sia servizi (massimo 2) che soddisfino il sottocriterio OT.1.1 sia servizi (massimo 2) che soddisfino il sottocriterio OT.1.2, come previsto negli atti di gara.
28/09/2026 12:45
Quesito #14
Buongiorno,
Alla luce del chiarimento del 23/09/2026 secondo cui l’importo di € 3.600.000,00 costituisce l’attuale limite economico per lo sviluppo del PFTE, si evidenzia che, a fronte di una superficie complessiva di circa 5.450 m², tale importo corrisponde a circa 650 €/m², valore che appare significativamente contenuto rispetto agli attuali costi di realizzazione di edifici di nuova costruzione.

Considerato inoltre che il Disciplinare stabilisce che la soluzione offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale, si chiede di confermare che la soluzione progettuale debba essere sviluppata in coerenza con le esigenze funzionali, dimensionali e prestazionali del DIP, anche qualora il relativo costo di realizzazione risulti superiore all’attuale disponibilità di € 3.600.000,00.

Si chiede infine di chiarire se l’eventuale maggiore fabbisogno economico derivante dalla soluzione progettuale possa essere oggetto di successivi finanziamenti o integrazioni delle risorse, senza che ciò configuri un’inadempienza rispetto all’offerta tecnica e, conseguentemente, senza determinare l’applicazione delle penali previste dal Disciplinare.

07/10/2026 09:54
Risposta
In riferimento al quesito:
Risposta: Si specifica che le proposte dei concorrenti, come indicato nell’allegato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta tecnica” saranno valutate per l’approccio qualitativo all’esecuzione della progettazione dal punto di vista dell’efficacia nella capacità di individuare le principali criticità dell’intervento, nella ricerca di idonee soluzioni progettuali sia come tipologia di struttura e di impalcato ipotizzabili per l'opera, sia come scelte di carattere architettonico della struttura e suo inserimento nel contesto urbanistico e paesaggistico in relazione alle funzioni che l’opera dovrà svolgere come da DIP. La valutazione della Commissione sarà incentrata esclusivamente sulla qualità della proposta nel rispetto delle indicazioni del DIP e che l’offerta in sede di gara determinerà una precisa obbligazione contrattuale, il cui adempimento sarà verificato in sede di esecuzione del contratto, esclusivamente per la qualità delle scelte tecniche.
29/09/2026 10:34
Quesito #15
Oggetto: Richiesta proroga del termine di presentazione delle offerte – Gara #712

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, considerata la particolare complessità tecnico-organizzativa dell’affidamento e l’articolazione della documentazione richiesta ai fini della partecipazione, si chiede cortesemente di valutare la possibilità di concedere una proroga di almeno 7 giorni del termine per la presentazione delle offerte, attualmente fissato al 10/10/2026.

La richiesta è formulata in considerazione della natura multidisciplinare dell’incarico e della necessità di predisporre e coordinare adeguatamente la documentazione tecnica richiesta, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla metodologia BIM e alla relativa gestione informativa, al fine di consentire agli operatori economici interessati di formulare un’offerta completa, approfondita e pienamente coerente con le prescrizioni della documentazione di gara.

Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto a codesta Stazione Appaltante di voler valutare la concessione della suddetta proroga e il conseguente adeguamento delle relative scadenze procedurali.

Ringraziando anticipatamente, si resta in attesa di cortese riscontro.

Cordiali saluti.

07/10/2026 09:55
Risposta
In riferiemnto al quesito:
Risposta: La tempistica concessa dal MIM per l’approvazione del progetto (scadenza 31/01/2027) non consente la concessione di proroghe, considerato che a quella data il progetto dovrà essere munito di tutte le autorizzazioni/pareri nonché verificato e validato.
29/09/2026 12:18
Quesito #16
Spett.le Ente
relativamente all'offerta tecnica, nel disciplinare non vi è traccia di specifiche relative a font, dimensione testo, interlinea e specifiche varie relative a come redigere l'offerta tecnica. Ciò significa che è libero o non è stato specificato nel disciplinare e nel disciplinare 2 per un refuso ?
Cordialmente

07/10/2026 09:55
Risposta
In riferimento al quesito:
Risposta: La scelta del font, dimensione testo, interlinea è libera.
29/09/2026 14:55
Quesito #17
Gentili,

facendo seguito alla risposta al quesito n. 1, abbiamo esaminato il DWG da voi indicato. Dalla nostra lettura degli elaborati, l’edificio risulta sviluppato su sei livelli, di cui uno seminterrato, per una superficie lorda complessiva di circa 5.500 m² (nel DIP invece sono riportati 4.700 m² ).

Rapportando tale superficie al limite di 3.600.000,00 € indicato per la realizzazione completa dell’intervento, si ottiene un costo di circa 655,00 €/m². Tale valore appare difficilmente compatibile con la costruzione di un campus dotato delle funzioni e delle prestazioni richieste, incluse strutture, impianti e sistemazioni esterne. A parere degli scriventi, con il budget fissato a 3.600.000 €, i mq realizzabili non possono essere più di 1600 (min. 2.250€/mq).

Chiediamo pertanto di fornire un programma funzionale quantificato in metri quadrati, coerente con il limite economico indicato. In alternativa, chiediamo di precisare quali funzioni o superfici possano essere rimodulate in sede di progettazione.

Il chiarimento è necessario per formulare una proposta tecnica attendibile. Chiediamo inoltre una proroga del termine di presentazione delle offerte, affinché tutti i concorrenti dispongano di un tempo adeguato per recepire le indicazioni che saranno fornite.

Cordiali saluti,

08/10/2026 11:03
Risposta
In riferimento al quesito:
Risposta: Si specifica che le proposte dei concorrenti, come indicato nell’allegato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta tecnica” saranno valutate per l’approccio qualitativo all’esecuzione della progettazione dal punto di vista dell’efficacia nella capacità di individuare le principali criticità dell’intervento, nella ricerca di idonee soluzioni progettuali sia come tipologia di struttura e di impalcato ipotizzabili per l'opera, sia come scelte di carattere architettonico della struttura e suo inserimento nel contesto urbanistico e paesaggistico in relazione alle funzioni che l’opera dovrà svolgere come da DIP. La valutazione della Commissione sarà incentrata esclusivamente sulla qualità della proposta nel rispetto delle indicazioni del DIP e che l’offerta in sede di gara determinerà una precisa obbligazione contrattuale, il cui adempimento sarà verificato in sede di esecuzione del contratto, esclusivamente per la qualità delle scelte tecniche.
29/09/2026 15:10
Quesito #18
Spettabile Stazione Appaltante,

con la presente, in qualità di operatore economico interessato alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti urgenti quesiti al fine di chiarire le modalità di redazione dell'offerta:

1. Distinzione dei ruoli e requisiti di esperienza: Dall'esame della documentazione di gara (Disciplinare e Parametri E Criteri Di Valutazione Dell’offerta ) si rileva, da un lato, la richiesta che i servizi presentati ai fini dell'attribuzione del punteggio si riferiscano a progettazioni di notevole importo (es. € 860.400,00 per le strutture e € 1.861.200,00 per l'architettura) facenti capo a "professionisti referenti", e dall'altro la prescrizione secondo cui il giovane professionista debba essere identificato come "REFERENTE di almeno una delle diverse prestazioni del Gruppo di lavoro", assumendo la paternità di attività mediante la sottoscrizione di specifici atti (confronta ultimo trafiletto nell’allegato world “11. documento per l'elaborazione dell'offerta tecnica”). Si chiede alla Stazione Appaltante se il trafiletto contenuto in quest'ultimo world sia un refuso e, quindi, che tali requisiti di spessore curriculare non siano richiesti anche in capo al "giovane professionista" (il quale, per definizione anagrafica/di iscrizione all'albo, potrebbe non disporre di un analogo pregresso di importi così elevati).
2. Ruolo del giovane professionista: Si chiede inoltre di confermare che il giovane professionista, posse essere inserito nell'organigramma in qualità di collaboratore della progettazione futura da espletarsi in caso di aggiudicazione e che, questo ultimo, non debba concorrere al soddisfacimento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara (eccetto quella di essere abilitato da meno di 5 anni).
Cordiali Saluti

07/10/2026 09:58
Risposta
In riferimento ai quesiti:
Risposta: L’allegato “Parametri e criteri di valutazione dell’offerta” prevede che per “giovane professionista” si intende il professionista abilitato da meno di 5 anni (antecedenti l’anno di pubblicazione del disciplinare di gara) e, per quanto attiene ai Raggruppamenti temporanei, deve essere ulteriore rispetto a quello imposto dall’art. 39 dell’All. II.12 del Codice.
L’attribuzione del punteggio avverrà solo nel caso in cui al predetto giovane professionista sia attribuita una funzione che comporta l’assunzione della paternità di attività comprese nel servizio affidato mediante la sottoscrizione di specifici atti e/o elaborati. Pertanto, il giovane professionista dovrà essere identificato come Referente di almeno una delle diverse prestazioni riguardanti il sub- elemento OT.2.1 e il suo nominativo dovrà pertanto corrispondere ad almeno uno dei Referenti indicati nel Documento per l’elaborazione dell’offerta tecnica (Scheda n. 2 – Organigramma, prodotta per il sub-elemento OT.2.1).
01/10/2026 16:06
Quesito #19
Buongiorno, Si chiede di chiarire se le prestazioni relative al pacchetto BIM e alla progettazione antincendio possano essere affidate in subappalto.
In particolare, si chiede se possano essere subappaltate le attività svolte dalle seguenti figure professionali previste per la gestione informativa:
- BIM Manager;
- CDE Manager;
- BIM Coordinator;
- BIM Specialist;
nonché le prestazioni inerenti alla progettazione antincendio.
Saluti

08/10/2026 10:53
Risposta
In riferimento al quesito:
Risposta: Come specificato nel Disciplinare di gara, i referenti per la progettazione antincendio e per le prestazioni dell’intero pacchetto BIM devono far parte del gruppo di lavoro, per cui si ritine che tali prestazioni non siano subappaltabili.
02/10/2026 10:09
Quesito #20
Spettabile Stazione Appaltante,
stando a quanto si evince all’interno della documentazione posta a base di gara, si chiede di chiarire i seguenti argomenti:

1) Con riferimento al gruppo di lavoro minimo previsto dal disciplinare, relativamente alle figure:
- e) referente per la progettazione delle strutture
- f) referente per la progettazione degli impianti tecnologici
si evidenzia che l’iscrizione all’Ordine degli Architetti (previa laurea in Architettura) è pienamente equipollente ed abilitante allo svolgimento di tali ruoli che il bando riserva a Ingegneri e/o Periti.

Si rinvia in merito alla disciplina ordinistica e in particolare a:
- LEGGE 5 novembre 1971, n. 1086, art. 2
- LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64, art. 17
- Circolare CNAPPC n. 57 del 30.04.2015

Si chiede conseguentemente di modificare le prescrizioni del bando, che appare contrastante con il principio del favor partecipationis, prevedendo che i suddetti ruoli e) e d f) possano essere assolti anche da un professionista in possesso di diploma di laurea in Architettura e regolarmente iscritto al relativo albo professionale.


2) Con riferimento all’Allegato “10.all..b.parametri.e.criteri.di.valutazione.dellofferta”, si rileva un’apparente incongruenza al punto 2 – “PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA”:
nella tabella a pag. 14 viene indicata la “proposta di soluzioni progettuali per la passerella ciclopedonale sul fiume Adige” prevedendo per tale criterio l’assegnazione di max 30 punti, mentre nella descrizione del criterio al paragrafo “OT.3 QUALITÀ DELLA PROGETTAZIONE” a pag. 9 si fa riferimento genericamente a “proposta di soluzioni progettuali”.
Si chiede pertanto di chiarire se il riferimento alla passerella ciclopedonale sul fiume Adige sia da intendersi come effettivo oggetto della proposta o se ciò costituisca un refuso.
Conseguentemente vogliate procedere all’allineamento dei documenti di gara.
Vista la rilevanza dovuta al fatto che l’argomento si riferisce all’assegnazione dei punteggi vogliate concedere una adeguata proroga rispetto alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte

Distinti saluti

08/10/2026 11:02
Risposta
In riferimento ai quesiti:
1) Risposta: Il Disciplinare al paragrafo 6.1 specifica i requisiti di idoneità professionale richiesti per la partecipazione, tra i quali quelli indicati all’art.34 punt 1, lett.a) e b) dell’Allegato II.12 al Codice degli Appalti.
Nel Disciplinare di gara il gruppo di lavoro prevede un unico professionista con ruolo di referente sia per la progettazione delle strutture sia per la redazione della “Relazione geotecnica”. Considerato che la progettazione delle strutture può essere assolta indifferentemente da professionista in possesso di diploma di laurea in Architettura o in Ingegneria e regolarmente iscritto al relativo albo professionale, e che la redazione della “Relazione geotecnica” è di competenza esclusiva di un ingegnere o di un geologo, si ritiene ammissibile la partecipazione alla gara anche di un gruppo di lavoro che soddisfi i requisiti richiesti al punto e) del paragrafo 6.1 del Disciplinare con:
a) Un unico referente in possesso del diploma di laurea in ingegneria (laurea specialistica nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento) e regolarmente iscritto al relativo albo professionale;
oppure
b) Due distinti referenti in possesso:
- del diploma di laurea in ingegneria/architettura (laurea specialistica nuovo ordinamento o laurea vecchio ordinamento) e regolarmente iscritto al relativo albo professionale;
- del diploma di laurea in scienze geologiche o in scienze e tecnologie geologiche e regolarmente iscritto al relativo albo professionale.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al sub-elemento OT.1.1 “esperienza di settore e adeguatezza al ruolo di “Professionista referente per la progettazione delle strutture””, in caso di distinti referenti di cui all’ipotesi b), ogni tecnico dovrà produrre un numero massimo di due servizi come specificato nell’allegato PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA.
Per il ruolo f) di “referente per la progettazione degli impianti tecnologici”, si ritiene che tale servizio non possa considerarsi a corredo di una semplice opera di finitura edile civile, fattispecie che abilita anche gli architetti, bensì un impianto industriale riservato agli ingegneri in funzione delle superfici complessive dell’edificio, della presenza al suo interno di laboratori, della necessità di progettazione di un impianto termotecnico superiore a 35 Kw con obbligo di denunce INAIL e con competenze specifiche in materia di calcoli fluidodinamici complessi, circuiti di pompaggio e UTA centralizzati.

2) Risposta: Il riferimento alle soluzioni progettuali citate è frutto di un refuso, da non tenere chiaramente in considerazione. Per quanto riguarda la richiesta di proroga, si riporta un chiarimento già fornito in precedenza:” La tempistica concessa dal MIM per l’approvazione del progetto (scadenza 31/01/2027) non consente la concessione di proroghe, considerato che a quella data il progetto dovrà essere munito di tutte le autorizzazioni/pareri nonché verificato e validato”
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